Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'Unione Europea, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381. L'autorizzazione ha validità di cinque anni, salvo periodi diversi identificati dall'autorità sanitaria e può essere rinnovata presentando certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
In fase di prima istanza del contrassegno è necessario presentare certificazione medica rilasciata dall'ULSS, oppure copia della certificazione di invalidità rilasciata dall'INPS, nella quale si evincano il possesso dei requisiti di cui al Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 4 (invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta).
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
L'uso improprio del contrassegno è soggetto a una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).